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Tecnologia 5G: il punto della situazione

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Indice contenuti dell'articolo

Cos’è il “5G”?

Quanto discutiamo di tecnologia 5G è opportuno considerare i fatti che abbiamo vissuto di recente: se mai ci fosse stato qualche dubbio sulla necessità di accelerare la diffusione della banda ultralarga, la pandemia di Covid-19 li ha definitivamente spazzati via; durante il lockdown, infatti, si sono toccati con mano i vantaggi del digitale, per l’economia (che senza lo smartworking avrebbe rischiato un blocco totale) e per l’ambiente. E per rilanciarci, dopo la caduta a picco del PIL nel 2020, abbiamo assolutamente bisogno della leva del digitale sull’economia.

Tuttavia, per proseguire su questa china occorrono le infrastrutture abilitanti per le reti, sia fisse che mobili. Queste ultime sono particolarmente importanti perché, rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si caratterizza per la sua orografia e per il numero di “case sparse”, ossia di insediamenti abitativi di piccole dimensioni che non è remunerativo/semplice coprire adeguatamente con reti fisse in tecnologia ultra-broadband.

Contrasti ed allarmismi

Eppure, si diffonde a macchia d’olio un movimento di contrasto alla tecnologia 5G, che sta addirittura portando alcuni Comuni italiani a vietare l’installazione delle antenne, nonostante non vi siano prove scientifiche della pericolosità della tecnologia.

Facciamo il punto della situazione: con il termine 5G si indicano tecnologie e standard (di nuova generazione) per la comunicazione mobile. Questa “quinta generazione”, che segue le precedenti 2G, 3G e 4G, è quindi la tecnologia di connessione che utilizzeranno i nostri smartphone, ma anche e soprattutto i tanti di oggetti connessi (basti pensare alla rivoluzione in atto con l’IoT, Internet of things) intorno a noi, destinati a essere sempre più numerosi: elettrodomestici, auto, semafori, lampioni, orologi…

Una delle caratteristiche principali di questa rete è proprio quella di permettere molte più connessioni in contemporanea, con tempi di risposta molto più rapidi e trasferimento di dati ad alte velocità.

La tecnologia in questione non è una semplice evoluzione dell’attuale rete 4G, perché ha caratteristiche tecniche completamente diverse rispetto a quelle adottate precedentemente, non solo per la la maggiore ampiezza di banda e per la velocità, ma proprio per un modo diverso di gestire le comunicazioni e la copertura, con frequenze, antenne e tecniche di trasmissione dei dati che sono molto differenti rispetto a quelle adottate in passato.

Se le rivoluzioni industriali portarono la comparsa di movimenti “luddisti”, in questo caso, l’evoluzione tecnologica ha portato la nascita di un movimento “No 5G”, che si oppone agli investimenti, facendo leva su presunti rischi per la salute, conseguenti all’adozione delle nuove tecnologie citate.

Sulla scia di questo movimento, alcuni Comuni stanno ponendo ostacoli burocratici sui percorsi di realizzazione delle nuove reti mobili. Addirittura, molti di essi ritengono, sulla base di un principio di precauzione (e delle norme di previste dalla Legge n. 36/2001 in materia di elettrosmog), di poter vietare l’installazione di reti nel proprio territorio.

Ma la tecnologia 5G non fa male alla salute, lo dicono evidenze disponibili

Come ribadito recentemente dall‘Istituto Superiore di Sanità (ISS) in merito al rapporto tra emissioni della tecnologia 5G e salute, non ci sono prove scientifiche che gli impianti per la tecnologia 5G siano più pericolosi e dannosi di quelli 2G/4G già in uso.

Ancora, come afferma un’autorità terza e indipendente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), che di certo non è tenera nei confronti delle aziende (in generale e in quelle del settore TLC in particolare): alla luce dei dati, nel nostro paese ci sono limiti per l’inquinamento elettromagnetico che sono anche eccessivi (segnalazione n. S3904, del 1° luglio, sul confronto tra i limiti italiani e le linee-guida internazionali, v. articolo del Prof. Capone, Limiti elettromagnetici, a rischio il 5G in Italia: ecco perché dobbiamo adeguarci all’Europa, pubblicato su questa rivista in data 10.4.2019).

Sempre nella citata segnalazione, l’AGCM ha ribadito alle istituzioni politiche “l’auspicio che vengano rimossi gli ostacoli ingiustificati all’installazione di impianti di telecomunicazioni mobile e broadband wireless” (di cui alla Legge n. 36/2001) e, più in generale, in linea con le previsioni del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva UE n. 2018/1972 o “Codice UE”), che vengano eliminati tutti gli “ostacoli ingiustificati all’installazione di reti mobili”. L’AGCM chiede, inoltre, l’adozione di nuovi “standard di misurazione” delle esposizioni elettromagnetiche.

Il tema di una possibile armonizzazione o, comunque, di una revisione degli attuali limiti elettromagnetici imposti dai singoli stati, per facilitare la realizzazione di reti mobili di nuova generazione, è anche uno degli aspetti su cui il forum europeo delle autorità di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, BEREC, si impegnerà nei prossimi mesi, tendendo conto di quanto previsto agli artt. 57-58 del Codice UE (v. §2.6 del BEREC Report on the impact of 5G on regulation and the role of regulation in enabling the 5G ecosystem, dicembre 2019).

Una materia molto discussa

Dal canto suo, lo scorso 23 giugno, il Commissario UE al mercato interno Thierry Breton, ha descritto la tecnologia 5G come un “importante pilastro” per il recupero dell’economia UE post Covid, sostenendo che l’accelerazione dei relativi investimenti rappresenterà una “priorità politica” per l’esecutivo europeo.

In sostanza, come risulta da più fonti imparziali (AgCom, AGCM, ISS, ARPAe e Commissione UE), la collettività ha bisogno di connessioni a banda ultralarga per le tecnologie mobili, e le difficoltà create da questi movimenti si vanno a sommare ad altre già presenti, come quelle dei gestori delle reti mobili che, appesantiti dagli oneri delle licenze 5G, hanno rallentato gli investimenti poiché la loro redditività è diminuita;

In questo contesto, è intervenuto l’art. 30 del Decreto-legge “Semplificazioni” il quale prevede alcune misure specifiche per facilitare la realizzazione di reti mobili. In aggiunta ad altre disposizioni acceleratorie in materia di autorizzazioni, si prevede così, ad esempio, che per l’installazione di reti mobili temporanee destinate a soddisfare picchi di domanda dovuti a situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, si operi con una procedura di silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione del gestore.

Oltre a questo, con riferimento ai citati auspici di AGCM, si modifica l’art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001, prevedendo che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4”.

In altri termini, questa disposizione consolida, in via autentica, il già citato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i Comuni non possono impedire la realizzazione di reti mobili nei propri territori, né stabilire limiti elettromagnetici più stringenti di quelli stabiliti a livello nazionale.

In conclusione, nelle more di un più approfondito dibattito scientifico-politico in merito ai limiti elettromagnetici (stabiliti nel 2001), nonché riguardante lo sviluppo dei nuovi standard di misurazione auspicati dall’AGCM ed eventualmente delle nuove linee-guida europee, si tratta di compiere un primo passo necessario per consentire all’Italia lo sviluppo delle tecnologie mobili di nuova generazione, permettendo al nostro paese di mantenere la tradizionale leadership in questo settore.

A regime, la disciplina in materia di vigilanza e controllo sulle emissioni elettromagnetiche nonché, più in generale, sui poteri degli enti locali nei procedimenti autorizzatori delle infrastrutture TLC, dovrebbe essere recata in modo organico nel provvedimento legislativo con cui, entro dicembre 2020, l’Italia dovrà recepire il Codice UE (e i suoi articoli sul punto, come l’art. 43).

Anziché una pedissequa trasposizione delle disposizioni europee, sarebbe auspicabile un dibattito (anche politico) su questo tema, al fine di indirizzare le priorità tecnologiche del nostro paese in questo delicato momento di snodo regolamentare.

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